venerdì 26 aprile 2013

AVVISO DI PROROGA IN MATERIA DI DENUNCIA DI ESISTENZA DI LAGHETTI E INVASI


 per effetto della L.R. n°64 del 05/11/2009 (“Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”), tutti coloro che eserciscono   a   qualunque   titolo   gli   sbarramenti   indicati   nella   predetta   legge,   DEVONO PRESENTARE alla Provincia competente per territorio la DENUNCIA DI ESISTENZA DELLE OPERE entro il 31/03/2013 (seconda proroga), secondo quanto previsto dalla L.R. 52/2010.
Tale disciplina riguarda tutti gli sbarramenti che non superano i 15 m di altezza e che determinano un invaso non superiore ad 1.000.000 di mc. La nuova normativa prescrive una serie di adempimenti che il gestore dell'opera e/o il  proprietario dell'impianto deve necessariamente attuare e ne indica anche la tempistica.  Infatti, chiunque omette di inoltrare denuncia di esistenza delle opere già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento DPGR 25/02/2010 n°18/R  (Regolamento   di   attuazione   dell'art.   14   LR   5/11/2009),  è   soggetto   alla   sanzione amministrativa di una somma compresa tra 3.000 € e 21.000 €.
Qualora si ricada in questa casistica si dovrà quindi procedere quanto prima (onde evitare   ulteriori   gravose   sanzioni)   alla   redazione   della   documentazione   necessaria accompagnata da tutti gli elaborati richiesti (modelli di domanda, relazione geologica, idraulica e sismica,  etc).
Si ricorda anche che l'autorizzazione all'esercizio degli sbarramenti è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del RD 1775 del 1933.

Qualora interessati, o per ulteriori informazioni sulla tipologia di pratica necessaria, sui costi da sostenere, sui tempi per l'iter autorizzativo e su quanto riteniate opportuno, si prega di chiamare al numero 055/6505157 o al 338/2503366 (contattare il collega Josè Calò).

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