martedì 17 aprile 2012

Parere somministrazione extra agriturismo

Messaggio da parte del Dirigente del Settore Valorizzazione dell’imprenditoria agricola:
L’Art. 17 - Immobili destinati all'attività agrituristica della l.r. 30/2003 come modificata nel 2009 al comma 2, stabilisce quanto segue:
c.2 L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.
In riscontro al quesito ricevuto dobbiamo precisare che questo ufficio, come qualsiasi altro ufficio regionale, non può dare interpretazioni autentiche delle norme di leggi o regolamenti  regionali, sia in generale che nello specifico come adesso richiesto, inerenti la normativa agrituristica.  Tali interpretazioni sono infatti riservate solo agli organi che hanno emanato le leggi regionali o i regolamenti stessi di attuazione.
Premesso quanto sopra, a seguito di un approfondimento con i colleghi del supporto giuridico della DG di appartenenza del Settore scrivente, è stato chiarito che la norma sopra riportata non può essere riferita alla singole classi catastali, ed in particolare alla classe A/2 “Abitazioni di tipo civile” e A/6 “Abitazioni di tipo rurale, del catasto urbano.
A tale conclusione si arriva in considerazione del fatto che, come si rileva al c.1 dello stesso art. 17 (in particolare alle lettere b e d) sono indicati altri immobili che possono non far parte del gruppo A della classificazione catastale, ad esempio e sempre con riferimento alla classificazione catastale, eventuali C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro e C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro.  Anche all’art. 19 della stessa legge  è espressamente indicata come struttura dove è possibile realizzare ospitalità agrituristica i rifugi alpini, che nella classificazione catastale non rientrano né tra gli immobili con destinazione d’uso agricola né a civile abitazione  (essendo classificati A/11 “Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi”).
Pertanto, anche in considerazione che nella l.r. 30/2003 e smi non si riscontrano limitazioni espresse alla possibilità di utilizzo per l’esercizio dell’attività agrituristica di immobili che hanno una classificazione catastale diversa dalla civile abitazione o dalla destinazione d’uso a fini agricoli, si ritiene possibile l’utilizzo di un locale già utilizzato per attività di ristorazione e quindi già accatastato C/1 (Negozi e botteghe), idoneo anche per l’attività di preparazione e somministrazione pasti in ambito agrituristico.
Cordiali saluti
Simone Tarducci

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