Proposte Modifica RF


a)  Principi della GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE;  art 1 LF c.2 lett.c)
 persegue gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversita`, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell`ambito delle politiche comunitarie per l`agricoltura, lo spazio rurale e l`ambiente.
Ø     Sarebbe necessario definire da qualche parte il termine SOSTENIBILE esplicitando che si intende per esso uno sviluppo sostenibile in termini Ambientali, economici e sociali allineandosi ad una terminologia affrancata e riconosciuta per avere parametri di riferimento. 
      motivazione:  per evitare di andare verso una deriva che ometta uno dei parametri: interventi sostenibili solo dal punto di vista ambientale rischiano di non esserlo dal punto di vista economico o sociali e/o viceversa, sostenibili solo dal punto di vista economico ma non dal punto di vista sociale ed ambientale. In questo l'apporto di un professionista in rif al codice deontologico art.4 c.1 sarebbe essenziale.

b)  BIODIVERSITA’ ED USO SOCIALE DEL BOSCO; art 1 LF c.2 lett.c)
idem c.s.

Ø    Il bosco non è tagliato solo per scopi produttivistici o conservativi, ma anche per biodiversità, fruizione, didattica. ovvero per la MULTIFUNZIONALITA'. Qusto obiettivo deve poter essere raggiunto anche dalla ottimizzazione della GFS e degli elementi necessari alla individuazione delle aree in deroga L.R art. 48 c.6 e Reg.  Art.4 c.7 .

Inserire urgentemente nell’ART. 47 bis c.2, tra i tagli colturali, (in riferimento a quanto sopra esposto):
Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:
.....,

  • i tagli funzionali all’accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo.
(es . selvicoltura ad albero, diradamenti seletiivi, apertura radure come da misure del PSR investimenti non produttivi, interventi che non ricadono secondo gli schemi rigidi produttivistici)

c)  SIGAF e Dottore Forestale  art 22 della 80/1: Modif. Art 3 BIS
  1. il Tecnico Incaricato deve poter accedere alla piattaforma SIGAF per l'inserimento/compilazione  on-line delle domande   in riferimento all’entrata in vigore della 80_2012 che all'art. 22 che modifica l'“Art. 3 bis Sistema informativo per le procedure amministrative
  2. Nelle procedure di inserimento DIL e le Domande di AUT relative a tagli boschivi interessanti superfici superiori ad un ettaro, si dovrà allegare un PROGETTO DI TAGLIO a firma di Dott. For. tecnico abilitato
o       In riferimento a Principi GSF
o       In riferimento a art. 47 6 quarter, tesserino se > 1 ettaro  oltre alla corretta esecuzione del taglio "garantito " dal tesserino, al fine di tutelare i boschi oggetto di taglio dovrebbe essere tutelata anche la fase progettuale, di scelta di intervento e di analisi del soprassuolo;
o       Che contenga il Quadro H della domanda.
o       Che nel caso dei boschi cedui verifichi l’Art. 19 b), b bis), c, d, e, f, g, h, - Art. 20
 Che nel caso Di fustaie classifichi la tipologia di soprassuolo.
3.      Nelle procedure di inserimento DIL e le Domande di AUT relative a tagli boschivi interessanti superfici superiori ad un ettaro, si dovrà allegare un SCRITTURA PRIVATA/CONTRATTO che identifichi l’esecutore se “impresa boschiva iscritta all’albo”/ditta boschiva o IAP/imprenditore agricolo.
o      In riferimento a art. 47 : c.6 ter o c.6 quater


 d) ASSIMILATI A BOSCO, NEOFORMAZIONI, PAESAGGI AGRARI ... DI INTERESSE STORICO.
art 47 della 80/1: Modif. Art 44 c.2 (sui rimboschmenti compensativi)

La modifica stimola a gestire meglio le Neoformazioni forestali; si riscontrano infatti molte contestazioni specie di tipo penale per la difficile applicazione e apprendimento del significato.
Dovrebbe essere inserito un distinguo tra  la fascia di età compresa tra i 15 anni ed i 50 anni, e quella superiore ai 50, in continuitò alla legge 80 che giustamente introduce il termine dei 50 anni (come per i boschi invecchiati).   Si recepisce che il rimboschimento compensativo è previsto per il recupero delle neoformazioni forestali che non ricadono nei paesaggi agrari storici.

Tornando alla questione degli assimilati è necessario introdurre dei parametri attuabili in fase di rilievo.

La definizione del perimetro delle aree assimilate è inapplicabile in quanto basata sulla % di copertura (non rilevabile in un area invasa da rovi, biancospini etc. ma solo da foto aerea in maniera approssimativa)

6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.

Si propone di adottare la classificazione dell’inventario della Regione Toscana tra le definizioni e terminologie (pag. 77) inserisce l’altezza media come termini di classificazione:
Ø       Bosco: altezza media superiore a 5m.
Ø       Arbusteti: altezza media superiore a 50cm ed inferiore a 5m.
Ø       Cespuglieto di altezza inferiore a 50cm.
           
 Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale di cui all’allegato A  di altezza media superiore a  5m. dalle altre qualità di coltura o insediamenti e da boschi di più antica origine.

Sarebbe auspicabile specificare all’art. 83 che il taglio degli arbusti non presenti nell’allegato A (es rovi, rosa canina) è liberamente esercitabile (anche ai fini dei rilievi). I boschi di più antica origine sono i boschi che sono tali da tempi remoti e sono verificabili da indagini catastali e da fotogrammetria precedente il 1960.
e)  Art. 02 - Aree boscate (proposta di modifica migliorativa)
5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3 , comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, di altezza superiore ai 5 m, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell' articolo 3 , comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

f)  Art. 03 - (Non sono considerati bosco:) Caratteristiche delle aree di cui all' articolo 3 , comma 5 della legge forestale (proposta di modifica migliorativa)
1. Le aree di cui articolo 3 , comma 5 della legge forestale sono così definite:
a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;
3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;
c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;
d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
e) "impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno costituiti con le procedure di cui all' articolo 66 , comma 3 della legge forestale nonché tutti gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale. Sono compresi inoltre i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
f) i terreni a coltura agraria o a pascolo e le “formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediatesi da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.



La proposta permetterebbe di operare prendendo come riferimento le seguenti tipologie si situazioni

1.               Aree invase da cespugli e arbusti (H<5m) - Aree  Assimilabili ai terreni saldi  (art 42 c.3)  (solo idrogeologico)
2,               Aree invase da Neoformazioni forestale (h > 5m) - Aree Assimilate a Bosco (Neoformazioni forestali) (serve paesaggistico e idrogeologico - rimboschimento compensativo previsto a prevalenza di specie arboree).
3.            Neoformazioni di età superiore a 50  anni  dovrebbero essere quelli assimilati a Fustaie (Art.29 c.1 lett a)
4.            Boschi di più antica origina - Superfici destinate a bosco già prima del 1954 (foto aerea o qualità catastale)

n.b.        Le Neoformazioni comprese tra i 15 e 50  anni (meglio se si dice con altezza media superiore ai 5m)  dovrebbero essere gestiti a seconda delle condizioni stazionali, della fertilità, della destinazione d’uso prevista, del piano dei tagli/gestione.
Ø      Avviamento alla Fustaia (coetanea o disetanea a seconda della presenza di più classi di diametro)
Ø      Selvicoltura ad Albero
Ø      Taglio Ceduo
Ø      Recupero ad uso sociale, didattico
  Ø      Recupero ad attività agricola (con o senza cauzione a seconda dell'essere compreso in paesaggio storico o meno).



g)  – OPERE CONNESSE AI TAGLI – Adeguamento Funzionale e Manutenzione
Art. 94 - Opere connesse al taglio dei boschi 1. La realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 49 della legge forestale e gli interventi di adeguamento e manutenzione delle stesse sono disciplinati dal titolo II, capo II, sezione VI.

Art. 45 - Opere permanenti
1. Si definiscono permanenti le opere, .........
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entità del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilità già esistente.
3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie. Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico. Disciplina del contributo di concessione. Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69

All'Art.45 si parla di realizzazione E NON di adeguamento e manutenzione, quindi la nuova realizzazione richiede sia la relazione e che il paesaggistico, mentre la manutenzione e adeguamento è intesa come opera agro-silvo-pastorale soggetta solo a idrogeologico – ad oggi in via cautelativa tutti gli interventi passano dal comune, ingolfandolo e fermando tutti i lavori, snaturando gli iter procedurali e favorendo le opere temporanee in luogo del ripristino delle permanenti con danni alla fruibilità dei boschi. Solo la nuova realizzazione ci dovrebbe andare – potremmo distinguere gli adeguamenti che richiedono rilevanti movimenti terra rispetto a quelli trascurabili usando gli stessi criteri adottati per le temporanee). O si specifica in circolare che per realizzazione si intende Nuova Realizzazione oppure si propone di inserire le seguenti modifiche:

Art. 48 - Manutenzione delle opere
.....
4. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
a) interventi per il ripristino di piste temporanee di esbosco e di imposti temporanei effettuati tramite movimenti di terreno attuati per il livellamento del piano viario o del piazzale, la risagomatura puntuale o andante della scarpata o la rimozione del materiale franato dalla scarpata;
b) tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale e di allargamento della viabilità o degli
imposti, degli imposti e di allargamento della viabilità ,  non compresi tra le opere e i lavori indicati ai commi 1, 2, 3.  permanente entro i limiti disposti dall’art. 46 c.3
5. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.
6. tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale e di allargamento della viabilità o degli
imposti, non compresi tra le opere e i lavori indicati ai commi 1, 2, 3, 4.  L’attuazione di tali interventi è soggetta alle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie. Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico. Disciplina del contributo di concessione. Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69


COPERTURA DEL 70% ESERCITATA DALLE MATRICINE:
Questa dovrebbe essere solo uno strumento di lettura del bosco da parte del professionista che valuta se è bene andare verso l'alto fusto o se tornare al ceduo sulla base di molteplici fattori, tra cui prioritario, quello della fertilità del suolo, lo stato fitosanitario, l'età, della destinazione d'uso dell'area nel piano dei tagli, e non un fattore minitante (e peraltro oggetto in fase di rilievo di contestazione e rappresentatività da parte degli organi controlori/rilevatori).

All'Art.17 c.3 Conversione del bosco e sostituzione di specie
servirebbe inserire una nuova casistica che consenta di recuperare il ceduo in quelle fustaie sopra ceduo derivate da una matricinatura eccessivamente densa in situazioni degradate e di scarsa fertilità o per motivata Gestione Forestale Sostenibile descritta nel Piano dei Tagli/gestione.
Inserire nel 17 nel 3 bis:
3 bis. L'ente competente può autorizzare la ceduazione dei boschi di neoformazione di età prevalente inferiore a cinquanta anni, e delle fustaie sopra ceduo, quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al governo all' altofusto e, in particolare, nei casi di cui all’ articolo 25, comma 2. (12)

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CRONOPROGRAMMA
Questione del dover fissare ad un cronoprogramma gli interventi che non comportano scopertura del suolo superiore al 70%. Tali interventi infatti non incidono sulla pianificazione degli enti, non sono impattanti (anzi sono migliorativi) , a macchiatico negatico e sono spesso soggetto a contributi che, se non arrivano, comportano il rinvio delle operazioni portando ad una futura  inutile variante del piano che comunque non sarà riconosciuta in fase di rendicontazione di contributi. Si propone dunque di autorizzare tali tagli per l'intera durata della pianificazione; il taglio sarà poi comunque dichiarato ai sensi dell'Art. 10 comma 10.

Visto che l'articolo 43 dice:
Art. 43 - Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio
1. Gli enti parco e gli organismi di gestione di cui all' articolo 68 , comma 4 della legge forestale per i territori del parco o della riserva, le comunità montane per gli altri territori di propria  competenza e le province per i restanti territori, entro il 30 giugno di ogni anno, determinano la superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi.
2. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo, e cioè:
a) i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui;
b) i tagli delle fustaie di cui agli articoli 33 e 37


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