IL TRAFFICANTE delle FORESTE
martedì 6 gennaio 2026
martedì 1 luglio 2014
abbruciamenti e divieti dal 1° luglio al 31 agosto
le nuove norme richiamate pur modificando il D.Lgs. 152/2006 in senso positivo per l’attività agricolo-forestale (in quanto legittimano e disciplinano le operazioni di abbruciamento di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, escludendole dal regime di smaltimento di rifiuti) , pongono un divieto assoluto di compiere tali abbruciamenti durante il periodo dichiarato di massimo rischio d’incendio boschivo dalle Regioni.
Pertanto tali norme unite alla previsione dell’art. 61 del Reg. Forestale della Toscana inibiscono qualunque abbruciamento di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, in tutto il territorio regionale dal 1° luglio al 31 agosto, anche nei casi in cui tali abbruciamenti fossero consentiti in base alle norme del Regolamento stesso ( art. 66) !
venerdì 21 febbraio 2014
serve nulla osta della difesa del suolo della Provincia per un taglio boschivo autorizzato dal Vincolo Idrogeologico (Unione dei Comunio Provincia sez Idrog.)?
estratto scambio mail che porebbe essere utile a qualche collega (scambio avuro in sole 2 ore, un caso buono);
- serve nulla osta della difesa del suolo della Provincia per un taglio boschivo autorizzato dal Vincolo Idrogeologico (Unione dei Comunio Provincia sezvincolo Idrogeologico.)?
- l'autorizzazione idraulica non è necessaria se il taglio avviene fuori della proprietà demaniale (ossia, di norma, al di sopra delle piene ordinarie). L'unico vincolo è il rispetto dei divieti di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 (divieto di estirpare le ceppaie e di abbruciarle per una fascia orizzontale larga almeno 9 m dal limite delle piene ordinarie). Mi raccomando di portare via i residui del taglio.
- confidando che il limite catastale tra particella privata e quello demaniale coincida con quello delle delle piene ordinarie,
- Guardi dove è arrivata l'ultima piena . E' un po' più della piena ordinaria ma poco cambia.
- serve nulla osta della difesa del suolo della Provincia per un taglio boschivo autorizzato dal Vincolo Idrogeologico (Unione dei Comunio Provincia sezvincolo Idrogeologico.)?
- l'autorizzazione idraulica non è necessaria se il taglio avviene fuori della proprietà demaniale (ossia, di norma, al di sopra delle piene ordinarie). L'unico vincolo è il rispetto dei divieti di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 (divieto di estirpare le ceppaie e di abbruciarle per una fascia orizzontale larga almeno 9 m dal limite delle piene ordinarie). Mi raccomando di portare via i residui del taglio.
- confidando che il limite catastale tra particella privata e quello demaniale coincida con quello delle delle piene ordinarie,
venerdì 6 dicembre 2013
MEDFORUM primi resoconti
Med Forum 2013: Sono disponibili sul sito Documenti e Presentazioni delle giornate di lavoro; inoltre è possibile vedere la galleria Fotografica dell’evento a questo Link
giovedì 12 settembre 2013
venerdì 26 aprile 2013
AVVISO DI PROROGA IN MATERIA DI DENUNCIA DI ESISTENZA DI LAGHETTI E INVASI
per effetto della L.R. n°64 del 05/11/2009 (“Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”), tutti coloro che eserciscono a qualunque titolo gli sbarramenti indicati nella predetta legge, DEVONO PRESENTARE alla Provincia competente per territorio la DENUNCIA DI ESISTENZA DELLE OPERE entro il 31/03/2013 (seconda proroga), secondo quanto previsto dalla L.R. 52/2010.
Tale disciplina riguarda tutti gli sbarramenti che non superano i 15 m di altezza e che determinano un invaso non superiore ad 1.000.000 di mc. La nuova normativa prescrive una serie di adempimenti che il gestore dell'opera e/o il proprietario dell'impianto deve necessariamente attuare e ne indica anche la tempistica. Infatti, chiunque omette di inoltrare denuncia di esistenza delle opere già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento DPGR 25/02/2010 n°18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 LR 5/11/2009), è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma compresa tra 3.000 € e 21.000 €.
Qualora si ricada in questa casistica si dovrà quindi procedere quanto prima (onde evitare ulteriori gravose sanzioni) alla redazione della documentazione necessaria accompagnata da tutti gli elaborati richiesti (modelli di domanda, relazione geologica, idraulica e sismica, etc).
Si ricorda anche che l'autorizzazione all'esercizio degli sbarramenti è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del RD 1775 del 1933.
Qualora interessati, o per ulteriori informazioni sulla tipologia di pratica necessaria, sui costi da sostenere, sui tempi per l'iter autorizzativo e su quanto riteniate opportuno, si prega di chiamare al numero 055/6505157 o al 338/2503366 (contattare il collega Josè Calò).
martedì 16 aprile 2013
la 225
Si comunica che è stato certificato il decreto n. 1150 del 28/03/2013 che dispone una nuova apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto relative alla misura 225 (Pagamenti per interventi silvo ambientali), a valere sui fondi residui del 2013. Il decreto dovrebbe essere pubblicato il il 17.4 p.v. sul Supplemento al BURT.
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione e fino alle ore 13 del giorno 15/05/2013 .
La graduatoria che ne deriverà sarà distinta da quella già approvata e relativa alle domande presentate in sede di prima apertura dei termini (domande presentate entro il 28/02/2013).
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione e fino alle ore 13 del giorno 15/05/2013
La graduatoria che ne deriverà sarà distinta da quella già approvata e relativa alle domande presentate in sede di prima apertura dei termini (domande presentate entro il 28/02/2013).
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